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IL GENITORE NON SPOSATO NON E' PERSEGUIBILE SE VIOLA GLI ACCORDI ECONOMICI

A dirlo è la Cassazione sez. VI penale con la sentenza n. 2666 del 19/01/2017, con la quale ha riformato la condanna inflitta ad un padre, il quale non aveva versato all’ex compagna (quindi non coniuge), la somma mensile pattuita a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore

Secondo i giudici di legittimità, la legge 54/2006 sull’affidamento condiviso prevede una disposizione di carattere penale che, in caso di inadempimento al contributo per il mantenimento, estende al coniuge separato la norma di cui all’art. 12 sexies Legge 898/1970 che, a sua volta, rinvia all’art. 570 c.p.

Tale previsione è strettamente connessa alla violazione degli obblighi di natura economica disposti dal Giudice nella separazione mentre, nei procedimenti di divorzio continua ad applicarsi l’art. 12 sexties, Legge 898/1970.

Previsione che, come accennato, riguarda però solo i coniugi e/o gli ex coniugi.

Sulla base di tale presupposto, la Cassazione ha concluso che mentre nel caso di separazione o divorzio si applicano tutte le disposizioni previste dalla L. n. 54 del 2006, per quanto riguarda i figli di genitori non coniugati il riferimento ai “procedimenti relativi agli stessi” consente il richiamo ai soli istituti di diritto civile di cui alla medesima legge e non anche a quelli penali.

 

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