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SE L'EX NON VUOLE LAVORARE, NON VA MANTENUTO

Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Cassazione, nell’ordinanza 25697/2017, accogliendo il ricorso di un ex coniuge avverso un decreto di Corte d’Appello cielo aveva onerato dell’assegno di mantenimento in favore della ex moglie (oltre che dei due figli).

Il ricorrente, invero, lamentava proprio la voluta inerzia della donna nella ricerca di un’occupazione , la quale aveva addirittura rifiutato una concreta e valida proposta lavorativa.

Secondo un orientamento ormai stabile, la Cassazione ha invero pronunciato il principio che deve essere tenuta in considerazione l’attitudine o meno dell’altro coniuge nella ricerca di un’occupazione, al fine di determinare se essa sia meritevole o meno dell’assegno di mantenimento che non può inutilmente gravare sull’unico coniuge che svolge attività lavorativa.

Dunque, laddove nel merito sia stata accertata la idonea capacità a lavorare, ma contestualmente si sia rileva una voluta inerzia nella ricerca di un’occupazione (e/o addirittura il rifiuto di una valida proposta), il coniuge non può essere onerato dell’assegno di mantenimento anche verso la moglie.

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