Gentili Colleghi,
Avvertenza importante – Termine per la richiesta di rimborso delle spese eccedenti
Si richiama l’attenzione dei Colleghi sull’importanza di monitorare con attenzione le somme versate in eccedenza agli Ufficiali Giudiziari a titolo di spese per gli atti esecutivi.
Ai sensi dell’art. 197, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’eventuale somma residua non utilizzata deve essere richiesta entro e non oltre 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto esecutivo. Decorso tale termine, la somma residua viene irrevocabilmente devoluta allo Stato, senza possibilità di successivo rimborso.
Si invita pertanto a:
- verificare puntualmente l’esito dell’attività richiesta;
- confrontare l’importo versato con le spese effettivamente sostenute;
- inoltrare tempestivamente l’istanza di rimborso, utilizzando il modulo allegato.
Presentazione del modulo
Al fine di agevolare l’esercizio del diritto al rimborso delle somme anticipate in eccesso per l’esecuzione di atti giudiziari, è stato predisposto un modulo fac-simile (Carica da qui) da utilizzare per la richiesta di restituzione, ai sensi dell’art. 197, comma 3, D.P.R. n. 115/2002. Il modulo deve essere depositato telematicamente attraverso i c.d. punti di accesso al Processo Civile Telematico (PCT), allegando la documentazione necessaria (ricevuta di pagamento, attestazione dell’attività svolta, procura, ecc.).
Si ricorda che, dal 2023, tutti i versamenti devono avvenire esclusivamente tramite piattaforma digitale (PagoPA), in base a quanto stabilito dal comma 1-bis del medesimo articolo.
Vi ricordo che per inviare l’istanza dovete utilizzare le piattaforme dei punti di accesso al Processo Civile Telematico (PCT).
Si raccomanda la massima attenzione al termine di 30 giorni, che è da considerarsi decorrente dalla data dell’ultimo atto eseguito da parte dell’Ufficiale Giudiziario, e non prorogabile.
Per chiarimenti o per ricevere assistenza nella compilazione, è possibile rivolgersi al Collega Carmine Laurenzano: cell. 3400583986 – e-mail network@avvocatigiustilaurenzano.it
Cordialmente,
Carmine Laurenzano
