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AGENZIA DELLE ENTRATE LINEA DURA SUL LIEVE INADEMPIMENTO

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Con la sentenza n. 9176 del Maggio 2016 la Cassazione ha precisato che la norma sul “lieve inadempimento” non può applicarsi retroattivamente e non riguarda i pagamenti rateali derivanti dalla definizione in acquiscenza dell’accertamento.
L’art. 15 D.Lgs. 218/97 prevede la riduzione di un terzo delle sanzioni qualora il contribuente rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento o liquidazione ed a formulare istanza di acceratmento con adesione, provvedendo al pagamento entro il termine previsto per la presentazione del ricorso.
Senonché il malcapitato contribuente, causa la mancanza di un codice tributo, pagava con un ritardo di soli tre giorni, legittimando l’Agenzia all’iscirizone a ruolo delle relative somme.
A tal fine si rammenta che l’art. 15 ter DPR 602/73, introdotto dal D.Lgs. 159/2015, prevede che l’insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% ovvero a 10.000 euro, così come il tardivo pagamento della prima rata non superiore a 7 giorni, non determina la decadenza dei benefici previsti dalla legge.
La Cassazione, confermando invece la legittimità della cartella, ha precisato che il ritardo del versamento era dovuto, nel caso di specie, alla negligenza del contribuente, presentatosi al pagamento l’ultimo giorno utile e peraltro senza un codice tributo facilmente reperibile.
Con riferimento poi al “lieve inadempimento” , continua la Suprema Corte, essa risulta in vigore dall 22/10/2015 e, dunque, non è applicabile retroattivamente, come si evince dalla disposizione transitoria in essa prevista.
In ogni caso, motivano ancora gli Ermellini, il lieve inadempimento esclude la decadenza dalla rateazione solo per i pagamenti definiti con la procedura di adesione ovvero su avvisi bonari.
La norma, infatti, non fa menzione dell’acquiescenza di cui all’art. 15 decreto 218/97, con la conseguenza che il pagamento effettuato dal contribuete tre giorni dopo la scadenza del termine, deve considerarsi tardivo.

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