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ASTENSIONE DAL LAVORO PER ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

Con la sentenza n. 836/2016 la Cassazione ha stabilito che è diritto del lavoratore astenersi temporaneamente dalla prestazione lavorativa, quando non vi siano le condizioni di tutela previste per la salute e la sicurezza sul lavoro, in quanto l’ambiente lavorativo risulta oggettivamente pericoloso.
I giudici, inoltre, hanno affermato la garanzia, in capo al lavoratore, della retribuzione anche relativamente al periodo di “non lavoro” dovuto alla sospensione per i motivi suindicati, in quanto il rifiuto del lavoratore, nel caso specifico, non può costituire un inadempimento contrattuale, poiché determinato da un inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di sicurezza previsti dall’art. 2087 c.c.

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