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BENEFICIO PRIMA CASA

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Con la sentenza 1494/2016 la Sezione Tributaria Civile della Cassazione ha respinto il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo soddisfatte le condizioni per consentire al contribuente l’accesso la beneficio della prima casa.

Tale agevolazione, in tutte le formulazioni succedutesi nel tempo (Legge 186/92 art. 1 comma 6, poi D.L. 12/1985 art. 2 convertito con Legge 118/1985, nonché Legge 415/1991 art. 3 ed, infine, art. 1 comma 1 e nota 2 bis allegata al DPR 131/1986) è subordinata all’acquisto di un immobile da destinare a propria abitazione e postula che l’acquirente abbia la residenza anagrafica nel comune in cui l’immobile è ubicato, o che si impegni a trasferircela entro 18 mesi dall’acquisto.

Il trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, è un obbligo verso il Fisco al quale il contribuente deve assolvere nel termine indicato, dovendosi però tenere conto di eventuali eventi ostativi, imprevisti ed imprevedibili e, dunque, non imputabili al richiedente il beneficio.

Per cui, continua la Corte, il mancato stabilimento nei termini di legge delle residenza non comporta la decadenza dall’agevolazione, qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto.

E ciò con riferimento anche al consolidato orientamento secondo il quale “il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l’immobile acquistato venga adibito a residenza, non rileva la diversa residenza di chi ha acquistato in regime di comunione; in particolare occorre osservare che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione (art. 343 c.c.), quindi una interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza a fini tributari” (cfr. Cassazione 14237/2000), in quanto ciò che conta non è la residenza dei singoli – che possono avere esigenze diverse – ma quella della famiglia.

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