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CARTELLE NON OPPOSTE, SI PRESCRIVONO IN 5 ANNI

Le sanzioni tributarie e gli interessi che derivano da una cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione si prescrivono in cinque anni, decorrenti dalla notifica dell’atto esattoriale.

La Cassazione con la sentenza n. 12715/2016 precisa che la  cartella di pagamento non opposta non è equiparabile a una sentenza passata in giudicato e non può, quindi, trovare applicazione l’art. 2953 c.c. : “Se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 d.lgs. 472/97”.

Di contro, non è applicabile la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., norma che si applica solo quando la sanzione deriva da una sentenza passata in giudicato, i cui effetti non sono equiparabili a quelli prodotti da una cartella divenuta definitiva per mancata opposizione. In base al citato articolo 2953 c.c., “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo a essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”

Su tale presupposto e cassando la sentenza della Commissione Tributaria, la Cassazione accoglie le ragioni del contribuente.

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