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CIRCOLAZIONE STRADALE E ASSENZA DI SEGNALETICA

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Con la sentenza n. 1289 del 19/01/2017 la Cassazione ha escluso la responsabilità del Comune per i danni causai da un sinistro stradale, in caso di assenza di segnaletica.

Ciò sostiene la Corte ragionando sulla circostanza che, se è pur vero che la segnaletica aiuta ed agevola la circolazione stradale, a presidiare la stessa però sono già sufficienti le norme contenute nel codice della strada.

Pertanto, se il conducente che sarebbe stato favorito dalla segnaletica che si assume mancante ritenga di aver diritto alla precedenza, non si verifica una situazione di insidia, in quanto la circolazione stradale può avvenire senza inconvenienti anche in mancanza del segnale, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del Codice della strada.

E tanto basta ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale.

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