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CONDOMINIO: INFILTRAZIONI E LASTRICO SOLARE

Con la sentenza del 10 Maggio 2016 n. 9449 le SSUU  intervengono in tema di infiltrazioni di acqua piovana nell’immobile sito al piano sottostante e provenienti dal terrazzo, avente funzione di parziale copertura dello stabile.

La Cassazione sentenzia in proposito che i due terzi delle spese di manutenzione e riparazione devono essere poste a carico del condominio; il rimanente un terzo a carico del proprietario del terrazzo (o di colui che ne abbia l’uso esclusivo).

E ciò in quanto sia il custode del bene ai sensi dell’art. 20151 c.c., sia il condominio, in scorta della  funzione di copertura dell’edificio o di parte di esso, proprio del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, sono obbligati in tal senso.

In particolare, le norme impongono all’amministratore l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130 comma 1 n. 4 c.c.) ed all’assemblea di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135 comma 1 n. 4 c.c.).

Il concorso di tali responsabilità, salva rigorosa prova contraria, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall’art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione e/o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario (o di chi usi il via esclusiva) il lastrico o la terrazza e per due terzi a carico del condominio.

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