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CONTRATTO DI AGENZIA

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Con riferimento alla configurabilità del contratto di agenzia, la Cassazione Sez. I civile n. 4217 del 03/03/2016 ha stabilito che non è ostativa la circostanza  che l’atto di conferimento dell’incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l’incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all’ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano.

Nella stessa sentenza la Corte ha statuito che le parti possono prevedere forme di compenso delle prestazioni dell’agente diverse dalla provvigione determinata in misura percentuale sull’importo degli affari, come ad esempio una somma fissa per ogni contratto concluso essendo anche ammessa la previsione di un “minimo forfettario” e di un “minimo mensile”.

Infatti – continua la Cassazione – caratteri distintivi del contratto di agenzia (Cass., n. 12776 del 2012) sono la continuita’ e la stabilita’ dell’attivita’ dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealta’, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Peraltro, la configurabilita’ del contratto di agenzia non trova ostacolo nel fatto che l’atto di conferimento dell’incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l’incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all’ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano.

 

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