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CONTRIBUTO UNIFICATO SEMPRE RIMBORSATO

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Con ordinanza n. 18828/2015 la Cassazione ha stabilito che “qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell’ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte risultata vittoriosa, la statuizione di condanna si deve intendere estesa implicitamente, al di là dell’omissione formale, anche all’imposizione delle restituzione della somma corrisposta a titolo di contributo unificato”.

Ciò perché, continuano i Giudici, il contributo unificato è obbligazione ex lege, ad importo prestabilito e gravante su parte soccombente automaticamente in seguito alla sentenza di condanna, anche laddove il giudice non lo abbia precisato.

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