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DECRETO BANCHE ED EFFETTI SUL DECRETO INGIUNTIVO

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E’ divenuto definito il c.d. decreto banche che, tra le altre, ha introdotto modificazioni alla disciplina dettata dall’art. 648 c.p.c. per le ingiunzioni di pagamento.

In seguito a tale innovazioni, secondo il nuovo dettato della norma, il Giudice è obbligato a concedere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in tutti i casi di somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali.

Con l’introduzione delle semplice locuzione “deve concedere”, in luogo della precedente “concede”, viene quindi sottratta al Giudice ogni discrezionalità quanto alla provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi, in tutti i casi in cui (e nei limiti in cui) si tratta di somme contenute nel decreto e non contestate.

Fermo restando l’obbligo per il Giudice dettato dal III comma, di concedere l’esecuzione provvisoria tutte le volte in cui chi la chiede, offra cauzione per un ammontare pari all’eventuale restituzione, oltre le spese ed i danni.

 

 

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