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DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Tribunale di Caltanissetta ha pronunciato l’ordinanza del 1° Giugno 2016 con riferimento alla mancata attestazione di conformità dell’avvocato di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, notificato per via telematica.

Con la predetta ordinanza il Tribunale di merito ha stabilito che la mancata attestazione di conformità da parte dell’avvocato sia una mera irregolarità formale dell’atto, come tale non idonea a determinare l’inesistenza del titolo, legittimando il credito ad agire esecutivamente.

Infatti, l’art. 543 comma 4 c.p.c. al secondo periodo, stabilisce che il creditore, ricevuta la restituzione degli atti da parte dell’ufficiale giudiziario, deve depositare nella cenacelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi all’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro 30 giorni dalla consegna.

La stessa norma al terzo periodo stabilisce che la conformità è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo, indicando l’inefficacia del pignoramento quando la nota di iscrizione a ruolo, le copie degli atti di cui al secondo periodo, sono depositate oltre il termine di 30 giorni.

Dunque la declaratoria di inefficacia deve essere pronunciata solo nel caso espressamente e tassativamente indicato dalla norma citata; non anche nel caso di mancata attestazione di conformità da parte dell’avvocato che costituisce un semplice vizio formale, come tale non inidoneo ad inficiare la validità e l’efficacia del titolo esecutivo.

 

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