Il perimetro temporale dell’azione risarcitoria per inosservanza del termine procedimentale: l’Avv. Carmine Laurenzano commenta l’esegesi dell’art. 30, comma 4, c.p.a. nella sentenza TAR Lazio n. 14264/2026

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Nota a cura dell’Avv. Carmine Laurenzano – Studio Legale Giusti & Laurenzano

La sentenza n. 14264/2026 del 14/08/26, pronunciata dalla Sezione Terza Quater del TAR Lazio, offre un’interessante occasione di approfondimento sulla disciplina dell’azione risarcitoria conseguente all’inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare, sul perimetro temporale delineato dall’art. 30, comma 4, del Codice del processo amministrativo.

Nel giudizio, nel quale l’Avv. Carmine Laurenzano ha assistito e difeso una Pubblica Amministrazione resistente, il TAR ha accolto le eccezioni preliminari formulate dalla difesa, dichiarando irricevibile per tardività il ricorso volto a ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dal ritardato adempimento della P.A.

La pronuncia assume rilievo non soltanto per l’esito favorevole del giudizio, ma soprattutto perché consente di soffermarsi su un tema di particolare interesse per il contenzioso amministrativo: il rapporto tra la permanenza dell’inerzia della Pubblica Amministrazione e il termine decadenziale previsto per l’esercizio dell’azione risarcitoria.

Il danno da ritardo e la disciplina dell’art. 30, comma 4, c.p.a.

Il quadro normativo di riferimento muove le mosse dall’art. 2-bis della legge n. 241/1990, che contempla la responsabilità della Pubblica Amministrazione per il danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

Sul piano processuale, l’art. 30, comma 4, c.p.a. detta una disciplina specifica per il risarcimento del danno derivante dall’inosservanza del termine per provvedere. La norma infatti prevede che, fintanto che perdura l’inadempimento, il termine per proporre l’azione risarcitoria non decorra, stabilendo tuttavia una precisa disposizione di chiusura e decadenza: il termine di centoventi giorni inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine previsto per provvedere.

È proprio sull’interpretazione di tale inciso che si concentra uno dei passaggi più significativi della sentenza del TAR Lazio.

Il limite temporale all’azione di risarcimento del danno innanzi al Tar

La decisione attribuisce un rilievo determinante all’avverbio “comunque” utilizzato dal legislatore.

La disposizione, infatti, non consente di far coincidere indefinitamente la permanenza dell’inerzia amministrativa con la permanenza della possibilità di esercitare l’azione risarcitoria.

Anche laddove la condotta omissiva della Pubblica Amministrazione continui a protrarsi, una volta decorso un anno dalla scadenza del termine procedimentale prende avvio il termine decadenziale di 120 giorni previsto per la proposizione della domanda risarcitoria.

Si tratta di un passaggio interpretativo particolarmente rilevante.

La qualificazione dell’inerzia amministrativa come condotta suscettibile di protrarsi nel tempo non comporta, infatti, che la relativa pretesa risarcitoria possa essere esercitata sine die.

L’art. 30, comma 4, c.p.a. individua invece un preciso limite temporale, destinato a operare indipendentemente dal fatto che l’Amministrazione abbia o meno successivamente adottato il provvedimento.

La soluzione accolta dal TAR in conformità di un orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, risponde all’esigenza, evidenziata nella stessa pronuncia, di individuare un ragionevole punto di equilibrio tra l’effettività della tutela del privato e la necessità di assicurare certezza alle situazioni giuridiche e alla finanza pubblica.

La permanenza dell’illecito non neutralizza la decadenza

Uno degli aspetti di maggiore interesse sistematico riguarda proprio il rapporto tra la possibile natura permanente dell’illecito e il regime decadenziale dell’azione.

La permanenza della condotta omissiva non è infatti idonea, secondo l’impostazione accolta nella pronuncia, a impedire il decorso del termine una volta verificatasi la fattispecie temporale espressamente prevista dall’art. 30, comma 4, c.p.a.

In altri termini, occorre tenere distinti due piani:

da un lato, la protrazione dell’inadempimento dell’Amministrazione; dall’altro, il termine entro il quale il soggetto che si assume danneggiato deve esercitare l’azione risarcitoria.

La distinzione non è soltanto teorica.

Nella pratica processuale, il permanere dell’inerzia può indurre a ritenere che la pretesa risarcitoria rimanga anch’essa temporalmente aperta. La sentenza n. 3824/2024 esclude tale automatismo, valorizzando la funzione propria della disposizione decadenziale.

Giudizio sul silenzio e azione risarcitoria restano tutele autonome

La pronuncia affronta poi un ulteriore profilo di particolare rilevanza pratica: gli effetti, sul termine per proporre la domanda risarcitoria, delle azioni promosse per ottenere la conclusione del procedimento amministrativo.

Il ricorso avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione e l’eventuale successivo giudizio di ottemperanza perseguono infatti una finalità diversa rispetto all’azione risarcitoria.

Con il primo strumento si mira a ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere; con il secondo si persegue invece il ristoro del danno che si assume derivato dal ritardo.

La sentenza chiarisce che la pendenza del giudizio avverso il silenzio, così come quella del giudizio di ottemperanza, non determina l’interruzione o la sospensione del termine decadenziale previsto per l’azione risarcitoria.

Anche sotto questo profilo la pronuncia invita a mantenere distinti i diversi rimedi processuali e i rispettivi regimi temporali.

L’art. 30, comma 5, c.p.a. e l’impossibilità di un’applicazione analogica

Il TAR affronta la questione anche alla luce del successivo comma 5 dell’art. 30 c.p.a.

Tale disposizione contempla uno specifico meccanismo di differimento del termine per la proposizione della domanda risarcitoria nell’ipotesi in cui sia stata esperita l’azione di annullamento.

Secondo l’impostazione accolta nella sentenza, tuttavia, tale disciplina non può essere estesa analogicamente al diverso caso dell’azione avverso il silenzio.

La previsione ha infatti carattere derogatorio rispetto alla disciplina generale della decadenza e, in quanto tale, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore.

Ne consegue che l’attivazione di rimedi volti a ottenere la conclusione del procedimento non produce, di per sé, uno “slittamento” del termine previsto per la distinta azione risarcitoria.

È un chiarimento di particolare rilievo operativo, perché impone al difensore di valutare autonomamente e tempestivamente il decorso dei termini relativi alle diverse forme di tutela potenzialmente esperibili.

La decisione del TAR Lazio n. n. 14264/2026

Nel caso sottoposto al TAR Lazio, le amministrazioni resistenti avevano eccepito la tardività dell’azione risarcitoria.

Il Collegio ha ritenuto fondate tali eccezioni, dichiarando il ricorso irricevibile per tardività della notificazione.

La decisione favorevole alla Pubblica Amministrazione assistita dall’Avv. Carmine Laurenzano trova quindi il proprio fondamento in una questione processuale preliminare, ma consente al contempo di ricostruire con particolare chiarezza il meccanismo temporale delineato dall’art. 30, comma 4, c.p.a.

Il principio che emerge dalla pronuncia è significativo: la perdurante inerzia dell’Amministrazione non determina una corrispondente e indefinita protrazione del termine per proporre l’azione risarcitoria.

Decorso un anno dalla scadenza del termine procedimentale, iniziano comunque a decorrere i successivi 120 giorni entro i quali la domanda deve essere proposta.

Una distinzione essenziale nella strategia processuale

La sentenza n. n. 14264/2026 richiama, in definitiva, l’attenzione su un profilo che assume un peso determinante nella costruzione della strategia processuale.

L’esistenza di diversi strumenti di tutela nei confronti dell’inerzia amministrativa non implica infatti che l’attivazione dell’uno produca automaticamente effetti sul regime temporale degli altri.

Azione avverso il silenzio, giudizio di ottemperanza e azione risarcitoria conservano finalità, presupposti e termini propri.

La corretta qualificazione dell’interesse da tutelare deve pertanto accompagnarsi a una puntuale verifica del regime decadenziale applicabile alla specifica azione.

È proprio sotto questo profilo che la pronuncia del TAR Lazio assume particolare interesse: la tutela sostanziale e quella processuale non possono essere disgiunte dalla tempestività dell’iniziativa giudiziaria.

Nel contenzioso sul danno da ritardo, il decorso del tempo non costituisce quindi un elemento meramente accessorio, ma può incidere direttamente sulla stessa possibilità che la domanda risarcitoria venga esaminata nel merito.

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