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L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

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Quando un rapporto di coppia finisce, uno dei punti nodali in presenza dei figli è la determinazione dell’assegno di mantenimento, sia nel senso di stabilire chi sia il genitore obbligato, sia rispetto al quantum dello stesso.

La legge in questi casi non aiuta molto, posto che nel codice civile non è determinato, in concreto, come si debba calcolare tale assegno; il codice civile ci dice solo che entrambi genitori hanno l’obbligo del mantenimento, ciascuno in base alle sue possibilità.

Ecco allora che a sopperire a tale mancanza ci ha pensato, nel corso degli anni,la Giurisprudenza, individuando dei criteri che possono, di volta in volta, essere calibrati sul caso concreto.

Il Giudice sarà quindi chiamato a verificare dapprima alcune circostanze, in particolare le esigenze del figlio, il tenore di vita di cui ha goduto nel corso del rapporto di matrimonio/convivenza dei genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori, la permanenza presso ciascuno di essi.

Naturalmente qualora la coppia non raggiunga già da sé un accordo, il Giudice dovrà lui stesso esprimere un quantitativo che le parti dovranno accettare.

In questo caso, oltre alla discrezionalità di cui sempre gode l’organo giudicate – seppur nel rispetto dei parametri di cui sopra – esistono delle tabelle adottate ormai in moltissimi Tribunali – da cui il Giudice può trarre ispirazione per la determinazione del mantenimento; tabelle che, però, non sono vincolanti potendosene il Giudice discostare.

 

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