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LE SPESE STRAORDINARIE: QUANDO E A CHI COMPETONO

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L e spese straordinarie costituiscono uno dei motivi di maggiore conflittualità nei procedimento per separazione e divorzio, tanto più che il nostro legislatore non ha dettato una casistica di “cosa” debba intendersi per spesa straordinaria.

Di estremo sostegno risulta, quindi, la Giurisprudenza, in particolare una recente sentenza del Tribunale di Roma, la n. 13182 del 21/06/2016, la quale pone dei principi stringenti soprattutto in tema di affidamento esclusivo.

Il genitore che ha ottenuto l’affidamento esclusivo del figlio minore, può decidere in autonomia tutte le spese straordinarie necessarie, fermo restando l’obbligo dell’altro coniuge alla rifusione delle stesse, nei limiti di quanto stabilito a suo carico in sede di separazione e/o divorzio.

A nulla sono vale, nel caso di specie, le rimostranze del padre non assegnatario che aveva sollevato la non preventiva condivisione di tali spese, non necessitando le stesse – proprio perché straordinarie – del preventivo assenso dell’altro genitore.

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