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MINORI: PROVVEDIMENTI URGENTI RICORRIBILI PER CASSAZIONE

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(Articolo tratto da Altalex.com del 02/01/2017)

I provvedimenti temporanei ed urgenti resi, ai sensi degli articoli 330, 333 codice civile, in tema di affidamento di figli minori sono ricorribili in Cassazione. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza del 21 novembre 2016, n. 23633.

Nella vicenda processuale in esame, due genitori impugnano innanzi alla Corte di Cassazione, il provvedimento della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile il reclamo dagli stessi proposto contro il decreto con il quale, il Tribunale dei minorenni aveva confermato l’affidamento etero familiare dei lori figli minori, collocati presso diverse famiglie e/o strutture.

Il supremo Collegio, accoglie il loro ricorso e, rivedendo il proprio consolidato orientamento, in materia, conclude che i provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale sono impugnabili con ricorso per Cassazione.

A tal proposito, precisa la Corte, il precedente indirizzo della Corte, operava una netta distinzione tra i provvedimenti di cui agli artt. 330, 333 c.c. e quelli concernenti l’affidamento dei figli minori e le relative statuizioni economiche di cui all’art. 337 bis e segg. c.c. In particolare, veniva esclusa la definitività, la decisorietà e la conseguenziale ricorribilità in Cassazione dei primi in favore dei secondi, pacificamente ricorribili in sede di legittimità; ciò sulla base del fatto che mentre questi ultimi regolano “l’esercizio” della responsabilità genitoriale, i primi attengono alla compressione della “titolarità” di detta responsabilità: fatto, questo, che impedirebbe agli stessi di acquisire valenza di giudicato “rebus sic stantibus”.

Tuttavia, siffatto orientamento, continuano i giudici del supremo Collegio, merita di essere superato, anche alla luce dei recenti interventi normativi.

Sul punto, rilevano gli ermellini, la Legge n. 219/2012 ha modificato l’art. 38 disp. att. c.c., attribuendo alla competenza del giudice ordinario i procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale se sia già pendente fra le stesse parti (cioè fra i genitori) un procedimento di separazione personale o di divorzio od un giudizio ai sensi dell’articolo 316 c.c.

Risulterebbe, allora, palesemente contraddittorio, a giudizio della suprema Corte, continuare ad operare una distinzione fra i provvedimenti assunti in sentenza dal giudice ordinario ai sensi dell’art. 337 bis e segg. c.c. e quelli assunti dal medesimo giudice, con la medesima sentenza, ai sensi degli artt. 330, 333 c.c., attribuendo solo ai primi, e non anche ai secondi, attitudine al giudicato rebus sic stantibus.

Ad identiche conclusioni deve giungersi con riguardo ai provvedimenti ablatori o limitativi della responsabilità genitoriale emessi dal tribunale dei minori, non potendo la disparità di trattamento fra situazioni identiche trovare giustificazione nella speciale competenza attribuita a tale organo giurisdizionale.

Di conseguenza, conclude il Collegio, una volta che – come accaduto nel caso in esame – il tribunale abbia dichiarato i genitori decaduti dalla responsabilità (riservandosi unicamente di monitorare la situazione dei minori e di stabilire eventualmente nuove condizioni per l’affido e/o il collocamento), il provvedimento assuma attitudine al giudicato rebus sic stantibus, non sia revocabile o modificabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi, e sia pertanto anche impugnabile con ricorso per Cassazione.

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