E’ quanto stabilito dal Tribunale di Milano con l’ordinanza del 23 Gennaio 2017, con riferimento all’art. 40 c.p.c. che consente l’introduzione di più domande soggette a riti diversi, ma solo nell’ipotesi di connessione.
Un orientamento questo che era stato già espresso dalla Cassazione, la quale aveva stabilito che la domanda alimentare deve essere introdotta in autonomia davanti al giudice competente, non potendo svolgersi nell’ambito del giudizio sulla responsabilità genitoriale.
Infatti, se è vero che da un lato la trattazione congiunta potrebbe evitare l’instaurazione di più processi, è anche vero che, nelle more della decisione sugli alimenti, la trattazione della controversia minorile potrebbe essere fortemente rallentata, in danno del minore stesso.