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PIGNORABILE ANCHE LA PRIMA CASA

L’esecuzione a mezzo pignoramento immobiliare può essere intrapresa, come tutte le esecuzioni, da un privato oppure dall’agente della riscossione, con delle sostanziali differenze.
Se a procedere è l’agente per la riscossione (ovvero Equitalia), essa non potrà procedere al pignoramento dell’immobile del debitore qualora questo costituisca l’unica casa dello stesso.
Il contribuente per evitare il pignoramento della prima (ed unica) casa, dovrà quindi aver ivi stabilito la residenza, debba averla adibita a civile abitazione e non dovrà risultare proprietario di altri beni immobili.
Sarà quindi pignorabile, ed esempio, un immobile seppur unico, che però sia adito a studio professionale oppure sia dato in affito a terzi oppure ancora rientri nelle categorie di lusso iscirtte nelle categorie catastali A8 e A9.
Qualora invece a procedere sia un creditore soggetto privato (anche una banca, ad esempio) questi potrà ipotecare e procedere poi a vendita un bene del debitore, anche se sia la sua prima casa ed ivi abbia stabilito la propria residenza.
Ciò in ossequio all’art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioi con tutti i suoi beni presenti e futuri.
A tal proposito, il recente D.L. 59/2016 ha introdotto la possibilità per il creditore, quando esso sia una banca o altro soggetto preposto all’erogazione di finanziamenti, di potersi rivalere sull’immobile finanziato nel caso di inadempimento del debitore (ovvero inadempimento che si protrae da almeno 6 mesi), ivi procedendo a mezzo trattativa privata o vendita dell’immobile, senza l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Qualora dalla vendita esorbiti un’eventuale differenza rispetto al residuo del finanziamento, essa dovrà essere corrisposta al debitore.
Fatti salvi, precisa il citato decreto, gli immobili adibiti a civili abitazione del prorprietario, del coniuge o di parenti e affini entro il terzo grado.

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