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RESPONSABILTA' DEL DATORE DI LAVORO PER OMESSA VIGILANZA

Con sentenza n. 5233 del 16/03 u.s. la Cassazione ha condannato una società/datore di lavoro a risarcire il lavoratore per i danni derivatigli da un infortunio sul lavoro.

Ed infatti i giudici di legittimità, a conferma delle sentenze di merito, hanno riconosciuto la violazione dell’art. 2087 c.c. poiché l’ambiente di lavoro era scarsamente illuminato e l’azienda non aveva vigilato affinché tutti i dipendenti utilizzassero gli occhiali protettivi ed i sistemi di illuminazione mobili loro forniti.

La sorveglianza posta a carico del datore di lavoro, infatti, lungi dal doversi tradurre in una costante presenza fisica di controllo, può e deve concretizzarsi in una discreta vigilanza generica, continuativa ed efficace, intesa ad assicurare che, nei limiti dall’umana efficienza, i lavoratori seguano le disposizioni impartite ed utilizzino gli strumenti di protezione.

Nè il datore di lavoro può esimersi da tale controllo supponendo – come nel caso di specie – la semplicità dell’operazione lavorativa atteso che, la maggiore o minore complessità del lavoro non si pone in rapporto di proporzionalità diretta con il rischio protetto, ben potendosi dare lavorazioni complesse ma non pericolose e, viceversa, altre semplici ma con elevato grado di pericolosità.

 

infortunio lavoro

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