Seguici
Cerca
Close this search box.

RICONOSCIUTA MATERNITA' A DUE PAPA'

Condividi questo articolo

La Corte d’Appello di Trento ha pronunciato ordinanza il 24 Febbraio scorso, accogliendo la richiesta di riconoscimento di maternità surrogata da parte di due papà.

La coppia aveva avuto all’estero i figli concepiti attraverso la c.d. maternità surrogata e aveva chiesto la trascrizione del provvedimento straniero che li riconosceva genitori, chiedendo che il genitore indicato come secondo padre, fosse trascritto negli atti come tale, emendando il certificato di nascita.

L’ufficiale di stato civile si era rifiutato, da cui l’instaurazione del giudizio volto ad ottenere il riconoscimento dell’efficacia nell’ordinamento italiano ex art. 67 Legge 218/1995 del provvedimento emesso dalla Corte straniera, che aveva accertato come instaurata la relazione di genitorialità fra il “secondo padre” e i figli minori nati con maternità surrogata.

Sostiene la Corte di Trento che nella decisione della controversia è centrale la tutela del superiore interesse del minore, inteso come interesse complesso ed articolato in diverse situazioni giuridiche che hanno trovato riconoscimento e tutela sia nell’ordinamento internazionale sia in quello interno (Convenzione di New York, Cedu, Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea).

Nel caso in oggetto, tale superiore interesse si sostanza nel diritto per il minore alla continuità di tale status di figlio, inteso quale diretta conseguenza del favor filiazionis scolpito negli artt. 13 comma 3 e 33 commi 1 e 2 legge 218 ed è riconosciuto implicitamente nell’art. 8 primo paragrafo della Convenzione di New York sul diritto del fanciullo alla conservazione della propria identità.

Ciò posto, secondo la Corte territoriale, esiste il diritto dei minori nei confronti del secondo padre ad essere riconosciuti come loro figli, sulla base e per effetto del provvedimento straniero che già li qualifica tali.

Il mancato riconoscimento, continuano i giudici, determinerebbe un evidente pregiudizio per gli stessi, anche sotto il profilo della perdita dell’identità familiare legittimamente acquisita.

Non è sufficiente, poi, a negare efficacia nel nostro ordinamento al provvedimento straniero di riconoscimento della bigenitorialità, la circostanza che secondo quanto previsto dalla legge 40/2004 la procreazione assistita è consentita solo a coppie di sesso diverso.

Infatti se ciò corrisponde alla realtà e se è pur vero che l’interesse del minore è un interesse di rango superiore, ancorché non assoluto, non risulterebbero comunque imputabili ai minori le scelte compiute dagli adulti anche in eventuale violazioni di legge. Effetti di tal guisa non possono in alcun modo ricadere su chi è nato, il quale ha il diritto fondamentale, che deve essere tutelato, alla conservazione dello status filiationis legittimamente acquisiti all’estero (così già Cassazione n. 19599/2016).

Da quanto sopra, la Corte ha ritenuto di accogliere l’efficacia nell’ordinamento giuridico italiano del provvedimento straniero di riconoscimento delle genitorialità del secondo padre.

due papà

scrivici Per una consulenza

Cerca
ARTICOLI RECENTI CORRELATI:
CATEGORIE CORRELATE: