RISARCIMENTO DA MORTE DEL NIPOTE

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Articolo tratto da il Quotidiano Giuridico del 17/03/2017

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, pur confermando la condanna inflitta in primo grado ad una donna per aver causato la morte di un giovane, aveva escluso quella al risarcimento del danno morale subito dagli zii della vittima, la Corte di Cassazione (sentenza 9 marzo 2017, n. 11428) – nel rigettare la tesi degli zii della vittima, secondo cui sarebbe stata fornito la prova dell’esistenza e della durata del rapporto stabile e continuativo nel tempo, come documentato dallo stato di famiglia che attestava la convivenza con lo zio ed il contenuto dei messaggi sms e Facebook che testimoniavano il legame affettivo -, ha affermato che la risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto causata da atto illecito penale richiede, oltre all’esistenza del rapporto di parentela, il concorso di ulteriori circostanze tali da far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno morale, in particolare richiedendosi per quei soggetti, quali i nonni e gli zii, che non hanno un vero e proprio diritto ad essere assistiti anche moralmente dai nipoti, oltre il vincolo di stretta parentela, un presupposto (ad esempio, ma non necessariamente, la convivenza) che riveli la perdita appunto di un valido e concreto sostegno morale.

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