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SULLA TASSA RIFIUTI NON SI PAGA L'IVA: VIA AL RIMBORSO

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La Giurisprudenza torna nuovamente a pronunciarsi sul tema della tassazione iva per i rifiuti.

L’ultima pronuncia proviene dal Giudice di Pace di Lucca (sentenze nn. 920 e 921 del 13/09/2016) il quale ha stabilito che è il Ministero dell’economia e delle Finanze, unitamente all’Agenzia delle Entrate, obbligato alla restituzione dell’iva pagata (e non dovuta).

Come è noto, la natura tributaria della suddetta tariffa ne consente la non assoggettabilità alla tassazione iva, la quale ultima ha lo scopo di colpire una capacità contributiva che si manifesta quando si acquistano beni e/o servizi a fronte di un corrispettivo.

Così non è per la tassa sui rifiuti, che costituisce esclusivamente il pagamento di un tributo reso per un servizio.

Pertanto, spetta ai consumatori il rimborso dell’iva illegittimamente pagata; rimborso che dovrà essere erogato dal Ministero dell’economia e delle Finanze unitamente all’Agenzia delle Entrate, nella qualità di enti impositori e percettori della tassa stessa.

tari

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