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TELECOM E BOLLETTE NON PAGATE; SI AL DECRETO INGIUNTIVO

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L Cassazione con la sentenza n. 25611 del 14/12/2016 ha stabilito che è valida la richiesta di decreto ingiuntivo fatta da Telecom per il recupero delle morosità, anche senza l’espletamento del tentativo di conciliazione.

Differentemente aveva inteso il giudice di merito, il quale aveva ritenuto improcedibile la domanda perché formulata in assenza di preventivo tentativo riconciliazione ex art. 1 comma 11 Legge 249/1997, inteso quale condizione di procedibilità come previsto da regolamento AGCOM.

La Cassazione ha, invece, negato che l’AGCOM, sulla base della sua potestà regolamentare, possa prevedere per tutte le tipologie di controversie  – quindi anche per il procedimento monitorio) -la necessità del previo esperimento del tentativo di conciliazione.

E ciò sostiene la Cassazione richiamando le norme di riferimento (l’art. 1, comma 11, della Legge 31 luglio 1997, n. 249, il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), la delibera n. 173 del 2007 della AGCOM), le quali non avrebbero in alcun modo autorizzato l’AGCOM a definire l’ambito applicativo delle condizioni di procedibilità.

Da cui la legittimità della richiesta della compagnia telefonica.

 

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