UNIONI CIVILI E CONVIVENZA DI FATTO – LA NUOVA LEGGE

Condividi questo articolo

L’11 Maggio scorso è stata approvata la nuova legge sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto la quale, dopo il maxi emendamento – consta di un solo articolo.

Vediamone i tratti salienti.

Le unioni civili, riservate a persone dello stesso sesso, trovano legittimazione negli artt. 2 e 3 della Costituzione quali formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’individuo.

L’unione civile può essere contratta tra persone dello stesso sesso maggiorenni, innanzi l’ufficiale di stato civile, i quali possono scegliere un cognome comune (tra i loro) da utilizzare, anche anteponendolo o posponendolo al proprio. Non è previsto che le unioni civili siano celebrate pubblicamente, non devono essere precedute dalle tradizionali pubblicazioni, né viene data lettura degli articoli del codice civile e della dichiarazione di volersi prendere come marito moglie. Infine, a differenza dell’atto che attesta il matrimonio, il certificato relativo all’unione civile non deve necessariamente essere compilato immediatamente.

Con l’unione civile, i due soggetti contraggono una serie di diritti e doveri, tra cui:

la reciproca assistenza morale e materiale;

la contribuzione ai bisogni comuni;

l’indicazione di una comune residenza;

l’unicità del rapporto, poiché non si può essere contemporaneamente legati a più persone;

non è invece richiesto l’obbligo della reciproca fedeltà, su cui diversamente si fonda il matrimonio.

Sotto il profilo patrimoniale anche per le unioni legali è prevista come regola generale il regime della comunione, salvo diverso accordo e ad asse sono applicate tutte le disposizioni relative alla successione e alla reversibilità.

I componenti le unioni civili non possono, in quanto tali, adottare minorenni, neppure nella iniziale forma prevista della stepchild adoption; possono invece, come qualunque altro singolo cittadino, adottare singolarmente nei casi in cui la legge italiana lo preveda (ad esempio, l’adozione del maggiorenne).

Resta inteso però che, a norma dell’art. 294 c.c. il quale afferma che “Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano moglie e marito,”, i componenti le unioni civili non possono adottare entrambi la stessa persona ed aggirare così il divieto posto.

Infine, per le unioni civili non è prevista la separazione personale, operando per esse automaticamente il divorzio: i soggetti effettuano una dichiarazioni di voler sciogliere l’unione civile innanzi l’ufficiale di stato civile e decorsi tre mesi procedono direttamente al divorzio.

La nuova legge prevede, poi, l’istituto della convivenza di fatto, fra persone di sesso diverso o dello stesso sesso, le quali decidendo di non contrarre matrimonio, possono sottoscrivere contratti di convivenza, davanti ad un notaio o ad un avvocato.

Trattasi di un rapporto che lega due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

I conviventi di fatto possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali a mezzo atto pubblico innanzi ad un notaio oppure con scrittura privata autenticata davanti ad un avvocato. Il contratto può riguardare diversi aspetti: vita in comune, contribuzione di ciascuno, regime patrimoniale e può essere modificato in qualunque momento. Esso si risolve per accordo delle parti.

I conviventi hanno, poi, eguali diritti dei coniugi quanto ai casi di malattia o ricovero, ordinamento penitenziario o in caso di morte (donazione di organi, modalità di trattamento del corpo e celebrazione funerarie).

Nel caso in cui la convivenza di fatto cessi, il giudice può stabilire a favore di un convivente il diritto a ricevere dall’altro gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti saranno proporzionati alla durata del rapporto.

Ai conviventi di fatto sono, infine, estesi i medesimi diritti successori riconosciuti ai coniugi.

Completamente espunto dal testo di legge licenziato, il riferimento al c.d. utero in affitto (inizialmente paventato) che quindi rimane pratica proibita in Italia.

 

unioni

scrivici Per una consulenza

Cerca
ARTICOLI RECENTI CORRELATI:
CATEGORIE CORRELATE: