Tanti sono i casi che vengono sottoposti allo Studio Legale Giusti&Laurenzano per omesso e/o ritardo nel pagamento del mantenimento disposto in favore dei figli o di uno dei coniugi.
Il nostro ordinamento, all’interno delle procedure per seprazione, prevede un’apposita tutela, la cui disciplina è dettata dall’art. 156 comma 6 c.c., con il quale colui che deve ricevere il mantenimento, sul presupposto della detta omissione, può chiederne l’assegnazione diretta.
La somma viene così trattenuta alla fonte, non più versata al coniuge debitore (che, per l’appunto, non versa il mantenimento), ma direttamente accreditata in favore del coniuge che, per se stesso o per i figli, ha diritto ad ottenerelo.
Si tratta di una procedura molto celere, che consente il raggiungimento dell’obiettivo in tempi certi e rapidi.
E’ quanto è stato fatto in favore di una nosta Assistita, la quale rivoltasi allo Studio Legale Giusti&Laurenzano, aveva richiesto tutela per omesso mantenimento pronunciato in sede di separazione a carico del marito e mai dallo stesso pagato.
Ebbbene, sul presupposto dell’evidenza della prova debitamente documentata, ovvero i mancati pagamenti, gli Avv.ti Giusti&Laurenzano hanno evidenziato che, con un giudizio progostico, il debitore/marito si sarebbe ritenuto inadempiemte anche per le mensilità successive.
Il Tribunale di Roma, con decreto del 12/10/2021 ha accolto la domanda presentata dagli Avv.ti Giusti&Laurenzano, precisando che “il Tribunale è chiamato unicamente a verificare, data l’obbligazione posta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi/genitori, la sussistenza dell’inadempimento, mentre non deve tenersi conto delle esigenze dell’obbligato ed essendo onere di quest’ultimo fornire la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (cfr., in termini, Cass. Civ. sez. I, 06/11/2006, n. 23668; Cass. Civ. n. 15659/2011);
che, conseguentemente, anche il mancato pagamento di una sola mensilità o il non puntuale adempimento dell’obbligo di mantenimento gravante sul coniuge separato – pur se con pochi giorni di ritardo rispetto alla scadenza imposta- è in grado di frustrare la funzione che adempie l’assegno di mantenimento (cfr., tra le altre Cass. civ., sez. I, 14.1.1990, n.1095; Trib. Napoli, 16.1.04)”.
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