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E' STALKING ANCHE SENZA MUTAMENTO DELLE ABITUDINI DI VITA

Con una sentenza assai discutibile, la Cassazione (n. 35778 del 30/08/2016) ha stabilito che per la sussistenza del reato di atti persecutori è sufficiente che la condotta del soggetto agente abbia ingenerato nella vittima uno stato di ansia e timore.

Infatti, continua la Cassazione, l’art. 612 bis c.p. descrive un reato a fattispecie alternative, ciascuna delle quali è quindi autonomamente idonea ad integrarlo.

Le condizioni di timore e pregiudizio per la propria vita, poi, devono essere desunte da elementi sintomatici di turbamento, ricavabili dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dal reo, nonché dalla idoneità della condotta stessa del reo a causare lìevento, sia in astratto che in concreto.

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