Tante, sempre troppe, sono le tristi notizie di infortuni e morti sul lavoro che giungono quotidianamente.
E’ per questo, forse, che anche l’attenzione del legislatore su tale versante non si è mai sopito.
Quali strumenti può mettere in campo un’impresa per tutelare i propri dipendenti e, contemporaneamente, andare esente da responsabilità penale?
E già, perché il noto D. Lgs. 231/2001 che ha introdotto la c.d. responsabilità amministrativa degli enti (leggasi, responsabilità penale, poiché il processo all’azienda si celebra innanzi il giudice penale, seguendo le norme del codice di rito) prevede tra i c.d. reati presupposto, anche quelli commessi in violazione delle norme per la salute e la sicurezza sul lavoro, introdotte dapprima con la legge 123 del 2007 e poi armonizzate col D. Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.
La ratio della disciplina è volta alla prevenzione e non alla repressione, ciò al fine di educare l’impresa per evitare fenomeni elusivi della normativa antinfortunistica, che possono comportare conseguenze disastrose sia per il dipendente, che per l’azienda.
A tal proposito, il Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (TUS) si armonizza perfettamente ai dettami del D. Lgs. 231/2001, prevedendo anch’esso un meccanismo di esonero della responsabilità quando l’ente dimostri di aver adottato un efficace Modello di organizzazione, gestione e controllo.
Ma il D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, noto come correttivo al TUS ha introdotto qualcosa in più:
sotto il profilo delle deleghe, già il precedente TUS prevedeva la possibilità per il datore di lavoro di delegare a terzi le proprie funzioni, senza far venire meno, però, le proprie responsabilità in termini di assegnazione nello svolgimento delle funzioni assegnate.
Ebbene, il correttivo al TUS prevede all’art. 12 un obbligo di vigilanza che si ritiene assolto con l’adozione di un adeguato Modello di organizzazione, gestione e controllo che garantisca costante monitoraggio in termini di sicurezza sul lavoro e, dall’altra, la possibilità della sub-delega da parte del delegato, su accordo del datore di lavoro, fermi restando gli obblighi di vigilanza già citati che rimangono inderogabili.
Altra novità introdotta dal correttivo al TUS riguarda l’assegnazione agli organismi paritetici (formati da associazioni di imprese e sindacati) del compito di svolgere l’attività formativa, rilasciando su richiesta delle imprese anche l’attestazione circa l’adozione di adeguati modelli di organizzazione, gestione controllo.
Dunque, da quanto sopra, si evince che nella materia antifortunistica l’azienda sarà sottoposta ad un duplice controllo:
un primo livello di controllo, compiuto dal datore di lavoro, dai dirigenti preposti, dal RSPP, RSL e medico competente;
un secondo livello di controllo, relativo all’adeguatezza del Modello 231 posto in essere esclusivamente dall’Organismo di Vigilanza, organo terzo ed imparziale, il cui operato è svincolato da quello del datore di lavoro.
Le novità introdotte col c.d. correttivo al TUS rifuggono, allora, anche gli ultimi dubbi rimasti a quei pochi non avveduti imprenditori che si chiedono se l’adozione del Modello di organizzazione, Gestione e Controllo (e quindi la nomina di un Organismo di Vigilanza) sia ormai obbligatoria per legge.
Lo è certamente, ciò anche alla luce della importante disciplina posta a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che, come abbiamo visto, qualora violata, determina pesanti implicazioni in sede penale anche per l’impresa che non si sia adeguata alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 231/2001.