Come è noto, il coniuge è considerato dalla legge un erede necessario, il quale eredita una quota variabile a seconda della presenza o meno di figli.
Ciò posto, quando due coniugi addivengono al divorzio, si produce la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tale per cui il rapporto di coniugio non esiste più.
Pertanto il coniuge superstite che ha divorziato, in linea di massima, non fa più tardi dell’asse ereditario dell’altro coniuge.
Vi sono però delle precisazione da fare.
Qualora il coniuge divorziato superstite, prima della morte dell’altro coniuge, risulti già titolare di un assegno divorzile, questo verrà mantenuto e posto a carico dell’eredità stessa, su richiesta che il coniuge superstite dovrà fare al Tribunale mezzo ricorso.
Stessa sorte nel caso di pensione di reversibilità che spetta, però, al coniuge divorziato superstite solo se era già titolare dell’assegno divorzile; non deve essere convolato nuove nozze ed, infine, il rapporto di lavoro in base al quale è maturato il diritto alla pensione di reversibilità, deve essere sorto in costanza di matrimonio (quindi prima della sentenza dichiarativa di divorzio)
Fra le tante si veda la pronuncia della Cassazione n. 18539/2017.