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DROGHE LEGGERE E FAVOR REI

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Con la sentenza n. 14725 del 11 Aprile 2016 la Cassazione, chiamata a valutare la legalità della pena inflitta per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in base alle pente introdotte con la la c.d. legge Fini – Giovanardi in vigore all’epoca dei fatti e poi dichiarata incostituzionale con la senteza della Consulta n. 32/2014, ha affermato che la norma più favorevole al reo per fatti di lieve entità va individuata agli effetti dell’art. 2 comma 4 c.p., nella disciplina introdotta da D.L. 36/2014 poi convertito in Legge 79/2014.

Chiamata a pronunciarsi su uno dei tanti simili casi in cui un soggetto era stato trovato in possesso di droghe rientranti in parte nel catalogo delle droghe pesanti ed in parte in quello delle droghe leggere, veniva condannato  con l’ipotesi attenuata del fatto di lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 assunto ormai ad autonoma fattispecie di reato.

L’imputato proponendo appello lamentava il trattamento sanzionatorio inflitto soprattutto in seguito alla pronuncia di illegittimità della Consulta n. 32/2014, dichiarando che lo stesso avrebbe dovuto essere rivisto ai sensi dell’art. 2 comma 4 c.p.

La sentenza individua quale pena in concreto certamente più favorevole in relazione alle condotte illecite di lieve entità, sia per i fatti riguardati le droghe pesanti sia per quelle inerenti le droghe leggere, la sanzione di cui al D.L.36/2014 convertito con Legge 79/2014.

Confermando quindi un precedente orientamento, anche tale sentenza abbraccia la tesi per cui, in ipotesi di successione di legge nel tempo, l’individuazione del regime del favor rei ex art. 2 comma 4 c.p., deve essere operata in concreto, comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo, tenendo conto anche di eventuali norme dichiarate incostituzionali se vigenti all’epoca dei fatti.

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