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E' MALTRATTAMENTO NON TAGLIARE LE UNGHIE ALL'ASINO

La Cassazione torna con una nuova sentenza (n. 14734/2019) ad interpretare correttamente la fattispecie dell’art. 727 c.p., alla luce delle più’ recenti informazioni che provengono dalla scienza etologica.

Il fatto che giunge in Cassazione nasce da una pronuncia del Tribunale di Cuneo che aveva già’ condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 727 c.p. per aver provocato inutili sofferenze e patimenti a 63 asini destinati alla monticazione, alcuni dei quali erano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, alcuni con evidenti  difficoltà di deambulazione per le unghie eccessivamente lunghe, che necessitavano di cure di maniscalco.

L’imputato ricorreva per Cassazione, ma gli Ermellini confermavano la sentenza, riconoscendo come la  detenzione impropria di animali, produttiva di gravi sofferenze, va considerata, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), attingendo al patrimonio di comune esperienza e conoscenza, mentre per le altre specie con riferimento alle scienze  naturali, precisando che assumono rilevanza penale non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione.

Patimenti innegabili nel caso di specie, che erano stati ampiamente dimostrati nel corso del giudizio di merito.

L’eccessiva lunghezza delle unghie, invero, rendeva difficoltosa la deambulazione, con una postura innaturale degli animali, costretti a sofferenze atroci protrattesi per lungo tempo.

Per tale motivo la Cassazione ha confermato la sentenza di condanna a duemila euro di ammenda.

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