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FACEBOOK WATHSAPP E TWITTER ATTENZIONE ALLA DIFFAMAZIONE

La Cassazione ha ribadito unanime (n. 24431/2015) che il  “post” pubblicato in bacheca e recante profili denigratori, integra il delitto di diffamazione aggravata dal mezzo della stampa, per come previsto dal comma III dell’art. 595 c.p.

I Giudici, infatti, con riferimento alle potenzialità di diffusione dei predetti mezzi internet, hanno tenuto a ribadire la necessità di un più grave trattamento sanzionatorio in considerazione della potenzialità ed idoneità del mezzo utilizzato a raggiungere una pluralità di persone, in un tempo assai breve, con ciò cagionando all’offeso un più grave danno.

Già in passato la Cassazione (n. 16382/2014) si era occupata di tale fattispecie, ritenendo che ad integrare il delitto de quo fosse sufficiente il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale, non essendo richiesto dalla norma l’animus iniurandi, ovvero l’effettiva intenzione di offendere, ritenendo a contrario sufficiente che l’agente faccia consapevolmente uso di frasi ed espressioni socialmente interpretabili come offensive.

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