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IL BIDELLO HA L'OBBLIGO DI CAMBIARE IL PANNOLINO AL BIMBO DISABILE

E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22876 del 30 maggio scorso, che ha riconosciuto la penale responsabilità dei collaboratori scolastici per omissione atti d’ufficio, in quanto si erano rifiutati di dare corso ai compiti di vigilanza, assistenza e controllo ai quali sono preposti.

In particolare, cambio di pannolino – ritiene la Cassazione – rientra certamente tra i compiti assegnati ai “bidelli” dall’art. 47 CCNL 2002/2005 che, sul punto, ha regolarizzato una serie di incertezze riscontrabili nel precedente CCNL.

Tale art. 47 espressamente prevede che che i compiti del personale ausiliario sono costituiti dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di pertinenza e da specifici incarichi che comportano assunzione di responsabilità, rischio o disagio per la realizzazione del piano dell’offerta formativa”.

Secondo la  Tabella (A) di detto CCNL  essi sono tenuti a prestare ausilio agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle aeree esterne alle strutture scolastiche all’interno e all’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47″.

Per la Cassazione, dunque, i collaboratori sono tenuti a prestare assistenza al minore disabile per le sue esigenze igieniche, in quanto essi risultano incaricati di pubblico servizio. Di conseguenza, il loro rifiuto determina il reato di omissione di atti d’ufficio.

 

 

 

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