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ILLEGITTIMO IL PREAVVISO DI FERMO SU UN BENE STRUMENTALE

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La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 6074/2016, ha pronunciato l’illegittimità di un preavviso di fermo di Equitalia Nord diretto ad un veicolo avente carattere strumentale.

La particolarità del caso trattato, risiede nel fatto che il contribuente vessato, un libero professionista, ha proposto impegnativo avverso il preavviso di fermo che, come noto, è atto prodromico al fermo stesso, normalmente quest’ultimo oggetto di impugnazione.

Il libero professionista lamentava non il merito della tassazione tributaria richiesta da Equitalia nord, bensì la modalità della riscossione. Quest’ultima infatti spiccava ben 4 preavviso di fermo sul veicolo di proprietà del libero professionista, veicolo strumentale all’esercizio della sua attività e svolta (nella specie, la professione di avvocato).

Il bene è definito strumentale (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate) quando i ricavi del professionista dipendano dall’utilizzo del bene stesso, nel caso di specie il veicolo, il quale deve altresì essere iscritto nel libro cespiti e deve essere l’unico veicolo posseduto dal contribuente.

Sarà dunque onere della parte dimostrare la strumentalità del bene e che quest’ultimo non possa in alcun modo essere sostituito con altro mezzo, nonché l’esclusività del suo utilizzo per l’esercizio della professione (forense in questo caso).

Dimostrazione di cui il contribuente ha evidentemente dato prova e che hanno portato all’accoglimento del suo ricorso.

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