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MORTE IN SEGUITO A PRATICHE EROTICHE: NON C'E' PRETERINTENZIONE

Così ha stabilito la Sez. V della Corte di Cassazione con la sentenza n. 44986 del 26 Ottobre scorso.

Gli ermellini hanno dovuto decidere le sorti di un soggetto che, dopo aver consumato modeste quantità di alcol e sostanze stupefacenti, si recava in un garage in compagnia di due donne, consumando con loro rapporti sessuali con   pratiche erotiche.

Nel corso della consumazione del rapporto, però, una delle donne – seppur inizialmente consenziente – si sentiva male, perdeva i sensi e si accasciava definitivamente al suolo priva di vita.

L’imputato veniva correttamente condannato per omicidio colposo aggravato e gli veniva contestato, quanto all’elemento psicologico del reato, la base della colpa cosciente.

La condanna è stata confermata anche dalla  Cassazione, secondo la quale nell’ipotesi di pratiche erotiche di bondage l’evidente finalità di procurare piacere al partner sottomesso del gioco sadomaso e l’assenza della volontà di provocare sensazioni dolorose al medesimo escludono la riconducibilità delle pratiche suddette al concetto di “attività violenta”, inquadrabile nelle fattispecie delittuose di percosse o lesioni e che, in caso di morte, costituiscono il reato presupposto e detonante la fenomenologia delittuosa dell’omicidio preterintenzionale.

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