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NO AL DIVIETO DEI CANI NEI PARCHI

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Anche il TAR Lazio con l’ordinanza n. 5836/2016 si uniforma alle pronunce già rese dal Tar Lombardia (cfr ordinanza n. 2098/2015), dicendo “no” al divieto di accesso dei cani nei parchi comunali.

Ritiene il Tribunale che, pur nel rispetto delle eccezioni sollevate da molti cittadini che mal sopportano animali lasciati privi di guinzaglio o, ancor peggio, dei quali non vengono raccolte le deiezioni, il divieto risulta assolutamente illegittimo.

Per garantire la sicurezza dei cittadini e la pulizia degli spazi, continua il Tar Lazio, è sufficiente la legislazione ordinaria che impone ai proprietari di cani di munirsi di guinzaglio e di paletta per la raccolta delle deiezioni.

Così facendo, l’amministrazione comunale non può apporre alcun divieto all’acceso dei cani e dei rispettivi padroni nei parchi cittadini, ma potrà solo sanzionare eventuali comportamenti scorretti alle disposizioni vigenti.

In conformità di quanto aveva già pronunciato il Tar Lombardia (sezione di Brescia) a mente del quale un’ordinanza del Sindaco che vietasse indiscriminatamente l’accesso dei cani nei parchi, sarebbe in totale violazione con i principi di adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.

Se nonostante gli accorgimenti richiesti, vi trovaste in condizioni tali da non poter fronteggiare uno scorretto comportamento del vostro animale domestico, lo Studio G&L Avvocati Vi consiglia vi rivolgerVi all’Ass.ne EARTH, i cui contatti potete trovare, in ciascuna regione, consultando sito.

 

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