Patrocinio a spese dello Stato: istanza e diffida al Tribunale di Roma sui ritardi nei pagamenti

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In data 23 gennaio 2026, gli Avvocati Michele Bonetti e Carmine Laurenzano hanno presentato un’istanza formale di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990, unitamente a una diffida per l’adozione di un provvedimento espresso, rivolta al Tribunale di Roma e agli uffici giudiziari competenti in materia di patrocinio a spese dello Stato.

L’iniziativa è stata assunta su impulso del Collega Alessio Tranfa e di altri Avvocati romani, con il supporto dell’Associazione forense ORGOGLIO DI TOGA, presieduta dall’Avv. Mauro Vaglio.

L’atto è stato indirizzato, tra gli altri, al Presidente del Tribunale Penale di Roma, agli uffici GIP/GUP, alle Sezioni dibattimentali, nonché al Ministero della Giustizia – Fondo per il patrocinio a spese dello Stato, ed è finalizzato a ottenere dati aggregati e informazioni ufficiali sul funzionamento delle procedure di gestione, trasmissione e liquidazione delle pratiche di patrocinio.

Oggetto dell’istanza e finalità dell’iniziativa

Con l’istanza presentata, viene richiesto di conoscere, in forma aggregata e con riferimento agli ultimi dodici mesi, il numero delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositate, il volume dei decreti di liquidazione effettivamente trasmessi agli uffici competenti per il pagamento e l’eventuale giacenza di pratiche presso le cancellerie.

L’iniziativa mira inoltre a verificare l’impatto organizzativo di specifiche prassi interne adottate dagli uffici giudiziari, che incidono direttamente sui tempi di lavorazione delle pratiche e, conseguentemente, sui tempi di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori.

La contestuale diffida per l’adozione di un provvedimento espresso è finalizzata a sollecitare un intervento amministrativo formale volto ad adeguare le procedure interne ai principi di efficienza, trasparenza e ragionevolezza dell’azione amministrativa, evitando che ritardi sistemici si traducano in una compressione dei diritti patrimoniali degli avvocati.

Il quadro di riferimento: la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

L’iniziativa si colloca nel solco tracciato dalla sentenza Diaco e Lenchi c. Italia dell’11 dicembre 2025, con cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha condannato lo Stato italiano per i ritardi strutturali e sistematici nei pagamenti dei compensi dovuti agli avvocati che operano nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.

La Corte ha affermato che i decreti di liquidazione emessi dai giudici italiani riconoscono un diritto soggettivo patrimoniale dell’avvocato, qualificabile come “bene” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, e che tale diritto non può essere svuotato di contenuto da inefficienze amministrative o carenze organizzative.

I tempi di pagamento e il malfunzionamento strutturale

Secondo la CEDU, salvo circostanze eccezionali, l’intero ciclo di pagamento non dovrebbe superare complessivamente un anno, considerando sia la fase successiva all’adozione del decreto di liquidazione sia quella del pagamento effettivo.

Ritardi eccedenti tale arco temporale sono stati ritenuti irragionevoli e riconducibili a un malfunzionamento strutturale dell’apparato amministrativo, non imputabile alla condotta degli avvocati.

In questa prospettiva, il corretto e tempestivo pagamento dei compensi assume rilievo non solo economico, ma incide direttamente sulla dignità della funzione difensiva e sull’effettività del patrocinio a spese dello Stato quale strumento di accesso alla giustizia.

 

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