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PER LA CASSAZIONE IL DOPPIO BINARIO SANZIONATORIO NON SI TOCCA!

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Con la sentenza n. 25815 depositata lo scorso 22 Giugno, la Sez. III penale della Cassazione ha affrontato e deciso l’annoso rapporto tra fonti nazionali ed internazionali in tema di ne bis in idem, con riferimento all’ormai frequente “doppio binario sanzionatorio” (amministrativo e penale) in tema di reati tributari.

Questo il caso.

Il Tribunale di Asti accertata la precedente inflizione della sanzione amministrativa per il medesimo fatto; ritenuto che tale sanzione avesse natura sostanzialmente penale alla luce dell’art. 4 Prot. 7 della CEDU, aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere per sussistenza del bis in idem.

Ricorreva per saltum il Procuratore generale, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente qualificato le sanzioni come penali.

La Cassazione accoglieva il ricorso facendo riferimento, in primis, alle sentenze gemelle della Corte Costituzionale (nn. 348 e 349 del 2007) sul rapporto tra legge nazionale, Costituzione e CEDU, secondo cui le norme della CEDU costituiscono “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” imposti dall’art. 117 della Costituzione, cui la norma è tenuta a conformarsi.

Con la conseguenza che una norma contraria al diritto CEDU sarà contrarai alla Costituzione.

Le due sentenze gemelle avevano poi stabilito che, nel caso di contrasto tra norma interna e norma della convenzione, il Giudice nazionale deve adottare un approccio ermeneutico in modo da interpretare la prima in senso conforme alla seconda.

Qualora il conflitto non si dirimesse con tali modalità interpretative, il Giudice nazionale non potrà disapplicare la norma interna, la quale è pur sempre cogente, ma dovrà sollevare questione di legittimità costituzionale per sospetta violazione dell’art. 117 Costituzione.

Quindi o il contrasto si risolve in via interpretativa o si affida il quesito alla Consulta.

Con riferimento al caso di specie, secondo la Cassazione il principio nazionale del ne bis in idem, trova ragione ed applicazione solo in materia penale, tanto più che l’art. 649 c.p.p. garantisce solo all’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale, il diritto a non essere nuovamente giudicato, con ciò precludendo che il ne bis in idem si possa utilizzare nei casi in cui il primo giudizio abbia avuta natura extra penale, come nel caso di specie.

A ciò si aggiunga che già con la sentenza n. 102/2016 la Corte Costituzionale aveva sancito, in tema di doppio binario sanzionatorio per un fatto di abuso di mercato, l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale avverso l’art. 649 c.p.p. per difetto di rilevanza. Sostiene la Consulta, attiene al Legislatore e non alla Corte Costituzionale, il compito di risolvere il conflitto tra norma interna e norma convenzionale procedendo, ove necessario, ad interventi additivi e/o modificativi per fornire una disciplina organica.

 

 

 

 

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