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RUBARE PER FAME NON COSTITUISCE REATO

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Con la sentenza n. 18248 la V sezione penale della Cassazione ha annullato la condanna per tentato furto inflitta ad un giovane uomo, straniero e senza fissa dimora, che aveva rubato del cibo all’interno di un supermercato.

Gli Ermellini, infatti, hanno affermato che non è punibile “perché il fatto non costituisce reato” colui che, spinto dallo stato di bisogno, ruba piccole dosi di cibo (un pacchetto di würstel nel caso di specie), di prezzo modico, al sol fine di far fronte all’imprenscindibile esigenza di alimentarsi.

Pur rilevando i Supremi giudici che nel caso di specie si tratterebbe di un furto consumato e non tentato, la condotta dell’imputato rimane non punibile a causa delle sue condizioni di vita e, dunque, invocando la scriminante dello stato di necessità.

 

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