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STUPEFACENTI E TENUITA' DEL FATTO

Con la sentenza n. 36447 depositata il 27 agosto scorso, la III sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito la piena applicabilità, alla fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/90, della causa di non punibilità dettata dall’art. 131 bis c.p.

Su ricorso promosso dalla Procura avverso una sentenza che già in primo grado aveva riconosciuto la tenuità del fatto in favore dell’imputato, gli Ermellini hanno avuto modo di ribadire come i due istituti siano dettati da ratio diverse e, dunque, alcuna sovrapposizione si verifica in caso di applicazione di entrambe le ipotesi.

Mentre la fattispecie di lieve entità disciplinata dall’art. 73 comma 5 DPR 309/90 è valutazione legata a parametri quali i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, la qualità e quantità della sostanza stupefacente; la causa di non punibilità dettata dall’art. 131 bis c.p. è legata esclusivamente ai parametri di cui all’art. 133 c.p., dei quali però il giudice non ha obbligo di esaminarli tutti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

Nel caso di specie l’occasionalità della condotta e l’esiguità del quantitativo.

Ben potendo il Giudice, aggiunge la Cassazione, valutare diversamente uno stesso elemento (in questo caso il quantitativo) per scopi diversi, senza che si incappi in una ipotesi di ne bis in idem.

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