Cerca
Close this search box.

Applicabilità Della Disciplina del Deposito Alle Fattispecie Contrattuali

Altre situazioni di vita quotidiana sono state inquadrate da dottrina e giurisprudenza nell’ambito del contratto di deposito, previsto dagli art. 1766 c.c. ss.
Per esempio, il contratto d’opera, attraverso il quale il prestatore d’opera si impegna a tenere un determinato bene per ripararlo, comprende in sé anche l’adempimento degli obblighi di custodia e di restituzione, tipiche del contratto di deposito.
In questo caso, non è necessario dimostrare l’assunzione di uno specifico obbligo di custodia da parte del prestatore d’opera perché tale obbligazione costituisce un accessorio del contratto di prestazione d’opera.
Con riferimento al contratto atipico di parcheggio di un autoveicolo, la giurisprudenza ritiene che questo debba essere inquadrato nell’ambito delle norme relative al contratto di deposito: nel caso di specie, la Cassazione ha riconosciuto a carico del gestore di un parcheggio “l’obbligo di custodire e restituire l’autoveicolo nello stesso stato nel quale gli è stato consegnato”.
Infatti, prosegue la Cassazione, “l’affidamento di un autoveicolo al custode di un posteggio dà luogo ad un contratto di deposito che si perfeziona nel momento in cui il veicolo viene immesso e lasciato, con il consenso del custode, nell’apposito spazio, senza che occorra anche la consegna delle chiavi” (Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Sent. n. 3863/2004).
E ancora, secondo la Cassazione Civile, Sezione III, 20 Dicembre 2005, n. 28232, l’obbligo di custodia può essere escluso in presenza di un’apposita comunicazione posta all’esterno dell’area di sosta che indichi la presenza di un posteggio non custodito, stabilendo che “l’offerta al pubblico di parcheggio accessibile mediante ritiro di biglietto e superamento di una sbarra di accesso, ove all’esterno del parcheggio non risulti apposto un avviso ai terzi che indichi trattasi di parcheggio non custodito, vale come proposta di conclusione di un contratto assimilabile al deposito…senza che in contrario possa valere l’informazione circa l’assenza di custodia presente sul retro del biglietto, tenuto conto che la leggibilità di questa informazione sopravviene dopo la conclusione del contratto che avviene all’atto della presentazione dell’utente alla sbarra”.
Di recente, la Giurisprudenza ha affermato che l’istituzione da parte dei Comuni di aree di sosta a pagamento, ai sensi dell’art. 7, primo comma, lett. f), del codice della strada, non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore dell’area di custodire i veicoli su di esse parcheggiati, se l’avviso “parcheggio incustodito” sia esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto.
Ne consegue che il gestore, concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia, non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’uopo predisposta.
(Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Sent. n. 11931 del 16.05.2013).
In tema di trasporto aereo di merci, nell’ambito del rapporto di handling aeroportuale, la consegna delle cose trasportate dal vettore aereo all’impresa esercente configura un contratto di deposito a favore del terzo, che ha per oggetto la custodia e il deposito delle merci sbarcate, “con la conseguenza che, in caso di avaria della merce nella fase di deposito, il terzo destinatario è legittimato a proporre l’azione risarcitoria direttamente nei confronti dell’impresa esercente l’handling, secondo le norme proprie del contratto di deposito” (Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Sentenza 26 Novembre 2003, n. 18074).
Ed ancora, la Giurisprudenza ha stabilito che “l’obbligo di custodia e di deposito non cessa con la messa a disposizione della merce, ma solo con la consegna materiale della stessa all’avente diritto, con conseguente insufficienza, a tal fine, della trasmissione al medesimo del titolo rappresentativo o della lettera di trasporto”; nel caso di specie è stata riconosciuta la responsabilità della società esercente attività di handling, per il deperimento della merce sbarcata e non collocata nelle celle frigorifere esistenti, collocate nei magazzini di proprietà della società responsabile (Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Sentenza 22 Giugno 2007, n. 14593).

Logo Studio Legale Giusti e Laurenzano Roma

scrivici Per una consulenza

Cerca
ARTICOLI RECENTI CORRELATI:
CATEGORIE CORRELATE:
Tag correlati:
|