Il 10 giugno 2026 il TAR del Lazio ha depositato una sentenza che vale più di mille comunicati.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma è stato condannato per aver negato illegittimamente l’accesso agli atti richiesto nell’ambito del contenzioso sul nuovo Regolamento delle Difese d’Ufficio.
Il ricorso, sostenuto da Orgoglio di Toga e patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Carmine Laurenzano per conto dell’Avv. Alessio Tranfa, nasceva da una richiesta semplice e pienamente legittima: conoscere il percorso deliberativo che aveva portato all’approvazione del nuovo Regolamento.
In altre parole: sapere chi aveva partecipato alle riunioni, chi aveva votato e come.
Non è un nostro giudizio. È scritto nella sentenza
Non si tratta di una ricostruzione politica, né di una valutazione di parte.
È scritto nella sentenza del TAR Lazio depositata il 10 giugno 2026, che ha accolto il ricorso e ha riconosciuto l’illegittimità del diniego opposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Nel provvedimento, il giudice amministrativo chiarisce che l’accesso agli atti era fondato su un interesse difensivo concreto e attuale, e censura gli oscuramenti apposti dal COA sui documenti trasmessi.
Non è un nostro giudizio. È scritto nella sentenza, che puoi leggere qui sotto con evidenziati i punti salienti.
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Una richiesta semplice: sapere come si decide sulla professione
L’istanza di accesso agli atti chiedeva di conoscere gli elementi essenziali del procedimento che aveva portato all’approvazione del nuovo Regolamento delle Difese d’Ufficio.
Non si trattava di una curiosità astratta, né di una richiesta generica.
Il regolamento era già stato contestato da numerosi Colleghi perché introduceva nuovi oneri e nuovi limiti all’attività professionale, ed era già stato impugnato davanti al giudice amministrativo. Era quindi evidente l’interesse difensivo a conoscere come quella decisione fosse maturata all’interno del Consiglio.
Sapere chi era presente, chi aveva votato e in che modo non è un dettaglio formale. È il presupposto minimo di trasparenza quando si adottano decisioni che incidono concretamente sulla vita professionale degli iscritti.
Verbali oscurati, voti coperti, quorum non verificabili
La risposta del COA di Roma è stata tutt’altro che trasparente.
I documenti sono stati trasmessi con i nomi dei Consiglieri oscurati, i voti coperti e i quorum non verificabili.
Alla richiesta di ottenere gli atti completi, il Consiglio ha deliberato di rigettare l’istanza sostenendo che non fosse “suffragata da elementi che rappresentino l’interesse concreto ed attuale”.
Una motivazione che il TAR del Lazio ha definito totalmente erronea.
Il punto è chiaro: se si impugna un regolamento, se quel regolamento incide sull’attività professionale e se si chiede di conoscere il procedimento che lo ha generato, l’interesse all’accesso agli atti non solo esiste, ma è evidente.
Quando l’oscuramento diventa negazione della trasparenza
Nel corso del giudizio, il COA ha depositato anche i fogli presenza richiesti.
Ma li ha depositati in formato PDF con parti interamente annerite.
Il TAR lo ha scritto nella sentenza senza mezzi termini: i documenti erano “totalmente omissati nella parte relativa all’indicazione dell’identità dei partecipanti”, con nominativi e firme oscurati.
Non solo.
Secondo il giudice amministrativo, in questo modo “le esigenze difensive della parte ricorrente sono state totalmente frustrate”.
È un passaggio centrale della sentenza, perché ribadisce un principio che dovrebbe essere elementare: chi ricopre incarichi elettivi all’interno di organismi pubblici deve accettare un livello di trasparenza più alto rispetto al privato cittadino.
Chi decide per una comunità professionale deve rispondere alla comunità professionale.
Privacy e “opinioni politiche”: due argomenti respinti
Il COA ha tentato di giustificare gli oscuramenti invocando prima la tutela della privacy e poi sostenendo che i voti espressi dai Consiglieri nelle adunanze fossero “opinioni politiche” sottratte all’accesso.
Il TAR ha respinto entrambi gli argomenti.
La partecipazione a un ente pubblico elettivo comporta necessariamente l’esposizione alla generalità dei consociati. In altre parole: chi accetta di ricoprire un ruolo istituzionale non può pretendere di rendere opaca la propria attività deliberativa.
I voti di un Consigliere dell’Ordine non sono opinioni private da proteggere. Sono atti pubblici. E come tali devono poter essere conosciuti, soprattutto quando riguardano decisioni che incidono sull’esercizio della professione forense.
Il paradosso: oscurato anche ciò che era già pubblico
La sentenza evidenzia anche un passaggio quasi paradossale.
Nel tentativo di oscurare tutto, il COA è arrivato a coprire persino il nome del Presidente del Tribunale di Roma: un dato pubblico per definizione.
Il TAR parla espressamente di “paradossali esiti” e di “eccesso di scrupolo”.
Espressioni misurate, come è naturale in una sentenza amministrativa, ma dal significato chiarissimo: l’oscuramento non era giustificato, non era proporzionato e non era compatibile con le esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa.
Non è un episodio isolato
Questa vicenda non può essere letta come un fatto isolato.
Già all’inizio della consiliatura fu necessario ricorrere al giudice, sempre con il patrocinio dell’Avv. Michele Bonetti, per ottenere l’annullamento della nomina illegittima dei tre vicepresidenti.
Anche allora il giudice diede torto al Consiglio.
Oggi arriva una nuova censura, questa volta sul diritto di accesso agli atti e sulla trasparenza del procedimento deliberativo.
Due ricorsi. Due sconfitte. Un unico filo conduttore: una gestione dell’Ordine che troppo spesso sembra considerare gli iscritti non come soggetti ai quali rendere conto, ma come destinatari passivi di decisioni già prese.
L’Ordine non è una cosa privata
Quei verbali oscurati non riguardavano informazioni astratte.
Riguardavano decisioni assunte sulla professione, sui diritti degli Avvocati, sulle condizioni concrete di esercizio dell’attività difensiva.
Per sapere chi era presente, chi aveva votato e come, è stato necessario arrivare davanti al TAR.
Questo è il punto politico e istituzionale della vicenda: la trasparenza non dovrebbe essere conquistata a colpi di sentenze. Dovrebbe essere il primo dovere di chi rappresenta l’Avvocatura.
L’Avvocatura romana merita trasparenza
Questa sentenza non riguarda soltanto un accesso agli atti.
Riguarda il modo in cui viene amministrato l’Ordine. Riguarda il rispetto dovuto agli iscritti. Riguarda il principio secondo cui chi esercita una funzione pubblica deve rendere conto delle proprie decisioni.
Chi non ha nulla da nascondere non oscura i verbali.
L’Avvocatura romana merita trasparenza, rispetto e rappresentanza vera.
Merita un Ordine che non abbia paura dei propri atti.
Merita di meglio.
CONTROCORRENTE nasce anche da qui: dalla scelta di non restare a guardare quando la trasparenza viene negata e quando gli iscritti vengono tenuti fuori dalle decisioni che li riguardano.
