
Cari Colleghi,
dal 15 giugno 2026 è entrata in vigore la nuova disciplina prevista dall’art. 48-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dalla Legge n. 88/2026.
Si tratta di una norma che merita attenzione perché introduce un meccanismo destinato ad incidere direttamente sui rapporti tra professionisti, Pubblica Amministrazione e Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La circostanza che desta perplessità è che tale disciplina riguardi esclusivamente i professionisti.
A parità di debito fiscale, altri creditori della Pubblica Amministrazione continuano a essere assoggettati al sistema ordinario previsto dalla legge, mentre l’Avvocato e il professionista possono vedere le somme loro spettanti destinate direttamente all’Agente della Riscossione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 5.000 euro.
Si tratta di una scelta legislativa che pone evidenti interrogativi sotto il profilo dell’uguaglianza di trattamento e che rischia di incidere proprio su coloro che vivono esclusivamente del proprio lavoro professionale.
🔎 Ma il profilo che riteniamo più delicato è un altro.
La norma può operare anche quando il debito sia ancora oggetto di contestazione, siano pendenti giudizi o procedimenti cautelari.
In altre parole, il professionista rischia di vedere sottratte somme maturate per il proprio lavoro anche mentre sta esercitando un diritto riconosciuto dall’ordinamento oppure sta adempiendo ad un piano di rientro concordato con l’Amministrazione.
È difficile non interrogarsi sulla ragionevolezza di una disciplina che finisce per incidere concretamente sull’effettività della tutela giurisdizionale e sul diritto di difesa.
La questione assume un rilievo ancora maggiore con riferimento ai compensi derivanti dal patrocinio a spese dello Stato e dalle difese d’ufficio. Trattasi di attività professionali svolte spesso anni prima del pagamento, già remunerate con compensi sensibilmente inferiori rispetto a quelli ordinari e finalizzate a garantire l’accesso alla giustizia ai cittadini economicamente più deboli.
Se i nostri compensi diventano facilmente aggredibili, il problema non riguarda soltanto il singolo professionista ma l’intero sistema della tutela dei diritti.
Una norma concepita per soddisfare esigenze di riscossione fiscale rischia infatti di produrre effetti negativi proprio su quel diritto di difesa che la Costituzione pone tra i suoi valori fondamentali.
Su tali questioni sono già state avviate iniziative giudiziarie e istituzionali volte ad approfondire i profili di legittimità della disciplina e a verificarne la compatibilità con i principi costituzionali.
Qualora vi troviate in situazioni particolari – ad esempio:
- ✔ debiti iscritti a ruolo oggetto di contestazione;
- ✔ procedimenti cautelari pendenti;
- ✔ crediti nei confronti dello Stato derivanti dal patrocinio a spese dello Stato o dalle difese d’ufficio;
- ✔ possibili compensazioni con somme dovute all’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
Vi saremmo grati se voleste segnalarci la Vostra esperienza.
Lo scopo è comprendere concretamente l’impatto della nuova disciplina e valutare ogni possibile iniziativa utile alla tutela dei Colleghi e, più in generale, dell’effettività del diritto di difesa.
Abbiamo già inoltrato un ricorso al TAR con l’Associazione UNA e Orgoglio di Toga e se sei interessato ad approfondire la questione puoi contattarci all’indirizzo mail:
info@avvocatomichelebonetti.it
network@avvocatigiustilaurenzano.it
Con amicizia e spirito di servizio verso l’Avvocatura
Michele Bonetti
Carmine Laurenzano
