LE COMUNICAZIONI DIGITALI HANNO VALORE GIURIDICO?

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Il vento della digitalizzazione ha iniziato a soffiare anche per la Pubblica Amministrazione grazie al Piano triennale per l’informatica 2019-2021, che ha indicato le linee guida per la trasformazione digitale del settore pubblico.

Non si tratterà di un percorso facile, poiché l’esigenza sarà trovare un bilanciamento di interessi tra la facilitazione all’accesso e, quindi, la trasparenza da un lato e la tutela dei dati personali dall’altro, soprattutto alla luce della nuova e stringente normativa introdotta col Regolamento UE 679\2016 (noto come GDPR).

Una prima prova di tale difficolta’ si rinviene già’ guardando i casi pratici.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 20 del 21 Febbraio 2019 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14 comma 1 bis del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (c.d. Decreto Trasparenza), precisando che l’utilizzo delle risorse pubbliche non giustifica un controllo indiscriminato del pubblico dipendente e della sua vita, anche con riferimento alle sue relazioni familiari che esulano da qualsiasi collegamento con l’attività svolta. La riservatezza del singolo non può’ mai essere compromessa e ogni controllo deve essere esercitato nei limiti della pertinenza.

Del resto nello stesso senso il Considerando 4 del GDPR.

Rammentate, dunque, le concrete difficolta’ di convivenza nel nostro ordinamento tra disciplina della digitalizzazione e trasparenza e tutela della privacy, ci si domanda se e quale efficacia giuridica possano avere le comunicazioni digitali, ovvero tutte quelle comunicazioni riscontrabili on line (tweet, facebook etc).

Anche in questo caso la Giurisprudenza, soprattutto amministrativa, ci guida, sottolineando come post, tweet, like, etc., seppur nuove espressioni di comunicazione effettivamente utilizzate ormai anche a livello istituzionale (si vedano i numerosi comunicati politici), non hanno ad oggi alcun effetto giuridico.

Le predette attività’ on line costituiscono esclusivamente una forma di socializzazione e\o adesione digitale, in termini virtuali a un certo pensiero, gruppo o ideale, non ancora in grado pero’ – continuano i Giudici – di formulare giuridicamente una propria soggettività e legittimazione giuridica.

E’ chiaro che trattasi di un processo che non potrà che evolvere, soprattutto per far fronte a quella inarrestabile macchina della digitalizzazione che sta ormai coinvolgendo tutti i mercati, ivi compreso il settore pubblico, nel quale appare, forse, ancora più emergente la necessita’ di garantire appalti e gare con operazioni globalizzate e digitali, in totale sicurezza per tutti gli interessati.

E’ ovvio che, in presenza di una digitalizzazione cosi “spinta”,  in un mercato dove a farla da padrone saranno le ITC – Information Communication Technology, le comunicazioni virtuali dovranno necessariamente trovare una disciplina anche nel nostro ordinamento, auspichiamo il più’ presto possibile.

Avv. Patrizia Giusti

Esperta in Scienze Forensi, Criminologia, Investigazione, Security & Intelligence

G&L Avvocati

 

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