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NO ALLA FREQUENTAZIONE "IMPOSTA" AL MINORE

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Il Tribunale di Torino con decreto del 4 Aprile scorso, ha affermato che il seguente principio in tema di affidamento e diritto di visita di un genitore del proprio figlio minore:
“Il mantenimento dei legami familiari non deve essere imposto al figlio minorenne che si oppone alla frequentazione di un genitore dovendo prevalere l’interesse superiore del primo rispetto a ogni altro diritto.

Il Tribunale di Torino accoglie, quindi, la tesi già esposta dalla  Corte europea dei diritti dell’uomo, che impone al giudice di individuare e di attuare il diritto del genitore a mantenere il legame con i figli, ma sempre nell’ottica prevalente di favorire l’interesse superiore del minore.

La peculiarità della decisione è dettata dal fatto che la volontà di non frequentare più un genitore non può essere imposta, né diversamente indagata mediante C.T.U.

 

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