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STEPCHILD ADOPTION: SI DELLA CASSAZIONE

Una donna presentava domanda di adozione, innanzi al Tribunale dei Minorenni di Roma ai sensi dell’art. 44 comma 1 lett. d) Legge 184/1983, con riferimento alla figlia minore della propria compagna.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano il ricorso della donna, poi confermato anche dai giudici di legittimità.

La Cassazione ha condiviso l’interpretazione estensiva data dai giudici di merito all’art. 44 citato (impossibilità di affidamento preadottivo), in base al quale devono ritenersi ricomprese nella previsione normativa tutte le ipotesi in cui, per in difetto di uno stato di abbandono, sussista in concreto l’interesse del minore a vedere riconosciuti i legami affettivi sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendano cura.

E ciò conformemente anche alla giurisprudenza europea, dove sempre più di frequente la Corte di Strasburgo nei procedimento adottivi ha richiamato il principio secondo cui il rapporto affettivo che si sia consolidato nel nucleo familiare – inteso non solo in senso tradizionale – deve essere conservato e presidiato.

Partendo da tale presupposto, poiché all’adozione in casi particolari possono accedere sia singoli che coppie di fatto, l’esame delle condizioni imposte dalla legge, sia in astratto (constatata impossibilità di affidamento preadottivo), sia in concreto (l’indagine sull’interesse del minore ex art. 57 prima comma n. 2) non può essere svolto dando rilievo all’orientamento sessuale del richiedente.

Non vi sono poi, aggiunge la Cassazione, evidenze scientifiche dotate di discreto margine di certezza, circa eventuali pregiudizi configurabili in danno dei minori in conseguenza di tale scelta.

La Cassazione, quindi, accoglie il ricorso della donna che aveva domandato l’adozione della figlia minore della propria partner.

 

 

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