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ASSEGNO DIVORZILE: NUOVI CRITERI

E’ tornata sul punto la Cassazione con la sentenza n. 11504/2017 del 10 Maggio scorso, a dimostrazione di quanto sia “caldo” l’argomento.

Come è noto, l’assegno di mantenimento, in caso di separazione o divorzio (o meglio, cessazione degli effetti civili) è previsto in tutti i casi di inadeguatezza dei mezzi di sussistenza per il coniuge che lo chiede, al fine di conservare un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio.

Ai fini delle determinazione del quanti, rilevano certamente le precedenti condizioni economiche, ma con la sentenza in commento è stato abbandonato il vecchio criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, per fare spazio ad un criterio che tenga conto, da un lato, dell’adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi per il coniuge che chiede il mantenimento e, dall’altro, della concreta possibilità per quest’ultimo di poterseli procurare.

Il Tribunale di Roma si è già adeguato a tali principi, stabilendo che chi chiede il mantenimento deve provare che non esistono i criteri richiesti dalla Cassazione; ovvero deve fornire prova di essersi attivata per cercare un lavoro consono all’esperienza professionale maturata e al suo titolo di studio.

Il Tribunale di Milano si è spinto oltre, precisando che ai suddetti principi della Cassazione, si può accedere all’assegno di mantenimento solo se chi lo domanda, non ha un reddito superiore a 1.000 euro mese (sentenza 22/05/17).

Si badi che solo l’assegno divorzile – e non anche quello pronunciato in sede di separazione – non è più ancora al tenore di vita in costanza di matrimonio, proprio in virtù del fatto che il divorzio è la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque del legame giuridico tra le parti.

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