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CONDOMINIO: IL DISTACCO DAL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

Con l’inverno alle porte torniamo a parlare di uno degli argomenti che desta maggiore conflitto all’interno dei condomini e su cui si è recentemente pronunciata la Cassazione (ordinanza n. 18170 del 16/09/2016).

Secondo gli ermellini “non cèè bisogno del consenso degli altri condomini riuniti in assemblea se il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento non comporta problemi agli altri proprietari”.

In particolare, scrive la Cassazione, la delibera assembleare non risulta necessaria tutte le volte in cui il distacco dal riscaldamento centralizzato non risulti influire sulla funzionalità e sui costi dell’impianto.

Resta inteso però che, il condomino che si è distaccato, deve in ogni caso contribuire alla manutenzione e alle spese di gestione (ordinarie e straordinarie) della caldaia centralizzata.

 

 

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