Un commento dell’Avv. Carmine Laurenzano alla sentenza n. 14351/2026 del TAR Lazio: annullato il piano terapeutico ritenuto insufficiente, imposta l’erogazione della terapia ABA e riconosciuto il risarcimento delle spese sostenute privatamente dalla famiglia.
La sentenza n. 14351/2026 del TAR Lazio, Sezione Terza Quater, decisa il 26 maggio 2026 e pubblicata il 24 agosto 2026, rappresenta l’ennesimo arresto nella tutela giurisdizionale dei minori affetti da gravi disturbi dello spettro autistico.
Non soltanto perché il Tribunale ha imposto all’Amministrazione resistente di garantire un progetto terapeutico adeguato alle effettive esigenze di un minore, comprendente anche la metodologia ABA, ma perché ha riconosciuto un principio altrettanto concreto: una famiglia non può essere lasciata sola a sostenere economicamente prestazioni sanitarie che avrebbero dovuto essere garantite dal servizio pubblico.
È una pronuncia particolarmente importante, sotto il profilo professionale ma anche per il valore umano della vicenda: dietro gli atti, le consulenze, i ricorsi e le questioni processuali c’è infatti una famiglia che, per garantire al proprio figlio continuità nelle cure, ha dovuto farsi carico privatamente di un percorso terapeutico costoso e impegnativo.
La decisione restituisce quindi concretezza a un principio fondamentale: il diritto alla salute non può esaurirsi in una presa in carico soltanto formale, ma deve tradursi in prestazioni effettive, appropriate e calibrate sulle reali necessità del paziente.
Una famiglia costretta a farsi carico delle terapie
La vicenda riguarda un minore affetto da disturbo dello spettro autistico di grado severo, per il quale si rendeva necessario un percorso terapeutico intensivo e continuativo.
Di fronte a un trattamento pubblico ritenuto insufficiente rispetto alle esigenze del bambino, la famiglia aveva dovuto provvedere privatamente alla somministrazione della terapia ABA – Applied Behavior Analysis, sostenendo direttamente i relativi costi.
Parallelamente era stata chiesta all’Amministrazione sanitaria la presa in carico, in forma diretta o indiretta, del trattamento ABA e delle ulteriori terapie necessarie.
A fronte dell’istanza presentata dalla famiglia, il contenzioso si è sviluppato nel tempo attraverso il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione e successivi motivi aggiunti, con i quali sono stati contestati i diversi provvedimenti adottati nel corso del procedimento.
Il punto centrale è rimasto sempre lo stesso: il progetto terapeutico offerto era realmente adeguato alle condizioni e ai bisogni di quel bambino?
Ed è proprio su questa domanda che il TAR ha ritenuto necessario andare oltre una valutazione puramente amministrativa.
Terapia ABA e autismo: che cosa stabiliscono i LEA
Uno degli aspetti più interessanti della sentenza riguarda la ricostruzione del quadro normativo relativo alle prestazioni destinate alle persone con disturbi dello spettro autistico.
Il TAR richiama la Legge n. 134 del 2015, il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui Livelli Essenziali di Assistenza, le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico e la disciplina adottata dalla Regione Lazio. L’articolo 60 del D.P.C.M. sui LEA stabilisce che il Servizio sanitario nazionale deve garantire alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni per la diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato mediante metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.
Ed è proprio all’interno di questo quadro che si colloca la metodologia ABA.
Il TAR ricorda infatti come la giurisprudenza abbia già riconosciuto che anche la terapia ABA, contemplata dalle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico, rientra tra le prestazioni riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza.
Ma attenzione: non esiste un automatismo
La sentenza contiene però un passaggio molto importante anche sul piano tecnico.
L’inclusione della terapia ABA nel sistema dei LEA non significa che ogni paziente abbia automaticamente diritto a un determinato numero di ore di quella specifica terapia: spetta all’Amministrazione sanitaria individuare, attraverso il Piano terapeutico individualizzato, il percorso più adeguato alla situazione clinica del singolo paziente. È quindi indispensabile una valutazione caso per caso, fondata sulle evidenze scientifiche e sulle effettive esigenze del minore.
La discrezionalità tecnica dell’Amministrazione sanitaria esiste, ma non può tradursi in un piano standardizzato o non adeguatamente corrispondente ai bisogni terapeutici concretamente accertati. È questo, a mio giudizio, uno dei principi più importanti che emergono dalla pronuncia: non basta prendere formalmente in carico un paziente; occorre garantire una presa in carico sostanziale ed effettiva.
La CTU diventa decisiva
Per verificare quale fosse il percorso terapeutico realmente appropriato, il TAR ha disposto una Consulenza Tecnica d’Ufficio ai sensi dell’art. 67 del Codice del processo amministrativo.
L’obiettivo era verificare l’attendibilità e la correttezza delle valutazioni tecniche espresse dall’Amministrazione, con particolare riferimento alla tipologia delle prestazioni, alle modalità della loro erogazione e al numero di ore più adeguato alle condizioni del minore.
Le conclusioni della CTU sono state determinanti. Il consulente ha individuato un progetto terapeutico comprendente 10 ore settimanali di intervento psicoeducativo secondo metodologia ABA, suddivise tra ambiente scolastico e domestico, oltre ad ulteriori prestazioni periodiche di sostegno al minore stesso e alla famiglia.
La CTU ha inoltre indicato la necessità di garantire la continuità terapeutica, senza interruzioni, prevedendo per il percorso una durata non inferiore a 36 mesi, fermo restando il necessario adeguamento in relazione all’evoluzione delle condizioni del minore.
Il TAR ha condiviso queste conclusioni.
Il piano dell’Amministrazione non era sufficiente
È qui che arriva il primo risultato concreto del giudizio. Il TAR ha ritenuto fondato, nei limiti indicati dalla CTU, il ricorso contro il progetto terapeutico predisposto dall’Amministrazione resistente. Il piano è stato quindi annullato nella parte in cui prevedeva una terapia diversa e non comprensiva di tutte le prestazioni individuate come necessarie dalla Consulenza Tecnica d’Ufficio.
Il Tribunale ha conseguentemente ordinato all’Amministrazione di attuare il progetto terapeutico così come rideterminato sulla base delle risultanze tecniche.
Non si tratta, dunque, di una semplice affermazione teorica sul diritto alle cure. La sentenza produce un effetto molto concreto: l’Amministrazione deve garantire il percorso terapeutico individuato dal giudice sulla base della CTU.
La terapia deve essere garantita direttamente o indirettamente
Anche le modalità con cui il trattamento dovrà essere assicurato sono state chiarite dal TAR.
Il progetto dovrà essere erogato direttamente dall’Amministrazione sanitaria competente oppure, qualora non vi siano al suo interno le competenze necessarie, indirettamente mediante strutture accreditate.
Il principio, tradotto in termini semplici, è rilevante: una volta accertata la necessità di determinate prestazioni all’interno del progetto individualizzato, l’assenza di una disponibilità interna non può trasformarsi nella mancata erogazione della cura.
E c’è un secondo risultato: il risarcimento del danno
La sentenza assume un valore ancora maggiore per un altro aspetto.
Per evitare che il minore rimanesse privo della terapia, la famiglia aveva infatti sostenuto privatamente i relativi costi.
Il TAR ha accolto anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, riconoscendo il diritto al risarcimento per le spese sostenute per la terapia ABA nei limiti del pianto terapeutico indicato dalla CTU.
È un passaggio particolarmente significativo, perché significa affermare che quando una prestazione sanitaria dovuta non viene concretamente garantita e una famiglia è costretta a sostenerne privatamente il costo per tutelare la salute del proprio figlio, quel sacrificio economico può essere risarcito.
La Sentenza del TAR, pertanto, è una decisione molto concreta che non si limita ad affermare principi ma incide direttamente sul percorso di cura del minore e sulle conseguenze economiche che la mancata erogazione delle prestazioni aveva prodotto sulla famiglia.
Avv. Carmine Laurenzano
