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SEPARAZIONI E DIVORZI IN COMUNE

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Pubblichiamo questo articolo in commento alla recente sentenza del TAR Lazio, a fronte delle numerose richieste di chiarimenti pervenute allo Studio G&L Avvocati, in merito alla possibilità di attivarsi da soli in Comune per i procedimenti di separazione e divorzio.

Con la sentenza n. 7813 dello scorso 2 Luglio, il TAR Lazio ha annullato la circolare 6/2015 del Ministero dell’Interno che aveva interpretato l’art. 12 della legge 162/2014, nel senso di consentire accordi di separazione, divorzi e/o modifica delle condizioni innanzi l’Ufficiale di Stato civile (quindi in Comune) che includessero anche gli assegni periodici di mantenimento.

Il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dall’AIAF (avocazione italiana degli avvocati per la famiglia), dichiarando che – diversamente da quanto sostento dal Ministero dell’Interno – la dizione utilizzata ha portata ampia, tale da ricomprendere ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale, siano  beni individuati o somme di denaro, poiché in ogni caso si determina un accrescimento patrimoniale nel soggetto in favore del quale il trasferimento avviene.

Ciò che può variare, continua il TAR Lazio, sono le modalità di corresponsione, che non valgono ad inficiare la natura dell’operazione, che rimane di natura patrimoniale e quindi vietata innanzi l’ufficiale di stato civile.

 

 

 

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